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Bioenergie: l’Antitrust considera gli incentivi alla produzione di energia e biocarburanti da sansa di oliva distorsivi della concorrenza

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è recentemente intervenuta sulla materia degli incentivi alla produzione di energia e biocarburanti da sansa di oliva. In particolare, l’Autorità ha ritenuto opportuno inviare al Governo e al Parlamento una segnalazione (AS1176 del 4 marzo 2015), al fine di evidenziare alcune considerazioni sulle possibili distorsioni concorrenziali nel mercato della sansa di oliva, potenzialmente verificabili a seguito dell’applicazione della normativa contenuta nel decreto 6 luglio 2012 del Ministero dello Sviluppo Economico. Il richiamato decreto ministeriale – adottato in attuazione del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, che a sua volta recepisce la direttiva n. 2009/28/CE – ha definito gli strumenti e gli incentivi necessari per il raggiungimento degli obiettivi, entro il 2020, in materia di energia da fonti rinnovabili sul consumo finale lordo di energia e di quota di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

La disciplina comunitaria sulla promozione dell’uso da fonti rinnovabili – al fine di ottenere entro il 2020 la copertura di almeno il 20% del fabbisogno dell’Unione Europea tramite fonti rinnovabili – ha previsto l’obbligo in capo a ciascuno Stato membro di raggiungere la percentuale del 10% del consumo energetico complessivo destinato ai trasporti attraverso l’impiego di energia proveniente da fonti rinnovabili, ivi comprese le biomasse. Inoltre, la menzionata direttiva comunitaria all’art. 21, comma 4, al fine di incentivare il ricorso alle biomasse per la produzione dei carburanti, ha previsto un meccanismo – c.d. double counting – mediante il quale il contributo di biocarburanti prodotti a partire da rifiuti e sottoprodotti è equivalente all’immissione in consumo di una quantità pari a due volte l’immissione in consumo di altri biocarburanti. In altri termini, si tratta di un meccanismo di incentivazione per le materie individuate da ciascun Stato membro, che si propone di incoraggiare la produzione di energia da fonti rinnovabili nei trasporti.

In ragione di tali disposizioni, il Legislatore nazionale ha previsto all’art. 33, comma 4, del d. lgs. n. 28/2011, un obbligo di miscelatura tra carburanti tradizionali e biocarburanti, mentre con il successivo comma 5 del medesimo articolo ha dato attuazione al meccanismo del double counting. Tale disposizione permette di applicare l’incentivo suddetto a una pluralità di materie, ivi compresa la sansa di oliva.

Tuttavia, secondo l’Autorità, l’incentivo applicato a un prodotto avente modalità di impiego anche alternative a quelle energetiche – come quelle alimentari – potrebbe determinare effetti distorsivi sulle ordinarie dinamiche del mercato della sansa di oliva. In particolare, l’incremento in termini di quotazioni, che l’incentivo potrebbe generare, avrebbe serie ripercussioni sui mercati dei prodotti in cui la sansa viene utilizzata come sottoprodotto del processo di estrazione dell’olio di oliva, in termini di condizioni di approvvigionamento e di corretto equilibrio concorrenziale del mercato della produzione dell’olio di oliva a fini alimentari. Applicando il medesimo approccio, l’Autorità era già intervenuta nel 2007 e, ancor prima, nel 1997, rispettivamente in materia di grasso animale (AS933 de 3 maggio 2012) e di rifiuti legnosi (AS102 del 23 ottobre 1997), pervenendo alla medesima conclusione.

Nel caso della sansa di oliva, inoltre, secondo l’Autorità, l’effetto distorsivo derivante dall’incentivazione per l’uso energetico della stessa si pone in contrasto anche con il principio comunitario c.d. dell’utilizzo a cascata delle biomasse. Tale principio indicato dalla Commissione europea nella Comunicazione COM(2014)14 final del 22 gennaio 2014, indica l’opportunità dell’impiego energetico dei prodotti solo qualora non vi siano sbocchi di mercato alternativi. Il riconoscimento di misure di incentivazione per l’impiego di determinati prodotti in tema di sostenibilità ambientale richiederebbe, dunque, una preventiva valutazione del valore economico e delle destinazioni d’uso degli stessi, volta a verificare l’assenza di utilità produttiva o commerciale al di fuori di un impiego dei prodotti per la produzione di energia. Circostanza questa che, evidentemente, non ricorre nel caso della sansa di oliva.

Le considerazioni svolte dall’Autorità mostrano la costante attenzione di quest’ultima verso le possibili distorsioni sui mercati alimentari, che potrebbero essere fortemente influenzati nelle loro dinamiche concorrenziali dall’inclusione di determinati prodotti tra le materie destinatarie di incentivi economici per la produzione di energia rinnovabile e biocarburanti.

 

Foto: Pixabay

Luciano Di Via