Semplificazione NORMATIVA UE: FEFAC favorevole, ma su alcuni punti chiede chiarimenti
FEFAC – la Federazione che rappresenta i produttori dell’UE di mangimi composti e premiscele per animali destinati alla produzione alimentare – accoglie con favore l’iniziativa della Commissione europea volta a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi legati alla legislazione sulla sicurezza alimentare e dei mangimi, in linea con i principi della “better regulation” della Commissione europea.
In sintesi, FEFAC sostiene le semplificazioni proposte per il regolamento sugli additivi per mangimi e per il regolamento su alimenti e mangimi geneticamente modificati, esprime preoccupazione per alcune disposizioni relative al regolamento sui residui di pesticidi e non formula osservazioni specifiche sulle altre modifiche proposte alla legislazione sulla sicurezza alimentare e dei mangimi.
1. Regolamento sugli additivi per mangimi (CE) 1831/2003
FEFAC sostiene con forza la proposta di modificare l’articolo 14 per esentare la maggior parte degli additivi per mangimi dal limite dei 10 anni di validità delle autorizzazioni. La procedura di rinnovo decennale delle autorizzazioni rappresenta infatti un esempio emblematico di iter burocratico e costoso per operatori e autorità, senza un valore aggiunto in termini di sicurezza alimentare e dei mangimi. Come giustamente evidenziato dalla Commissione europea nella relazione illustrativa, esistono altri strumenti per garantire che gli additivi autorizzati possano continuare a essere utilizzati in sicurezza, come previsto dall’articolo 13 dello stesso regolamento. L’eliminazione della procedura di rinnovo consentirebbe inoltre un significativo risparmio di risorse per l’EFSA.
FEFAC sostiene anche l’introduzione nell’articolo 16 di una base giuridica per l’etichettatura digitale. Tuttavia, l’associazione esprime rammarico per il fatto che il campo di applicazione proposto sia limitato a poche informazioni di etichettatura, il che potrebbe non giustificare per gli operatori l’investimento in un tale sistema. Detto ciò, la possibilità concessa alla Commissione europea nel nuovo paragrafo 9 di estendere progressivamente il campo di applicazione tramite atti delegati dovrebbe consentire un’adozione graduale dell’etichettatura digitale, con benefici in termini di riduzione dei costi di aggiornamento delle etichette, minore uso di carta e maggiore accessibilità delle informazioni per gli utenti effettivi, inclusi coloro che si occupano di formulazione dei mangimi e controllo qualità. In questo senso, FEFAC ritiene che il riferimento ai “potenziali utenti” nel paragrafo 7(b) non sia appropriato. L’etichetta digitale, come quella fisica, dovrebbe essere destinata a tutti gli utilizzatori degli additivi o delle premiscele, senza introdurre termini suscettibili di interpretazioni errate.
FEFAC esprime inoltre preoccupazione per la modifica proposta all’articolo 16, paragrafo (b), e chiede di mantenere l’attuale formulazione del regolamento (CE) 1831/2003. La modifica proposta dalla Commissione europea impone di riportare sull’etichetta il nome o la ragione sociale e l’indirizzo del produttore al di sopra di quelli del responsabile dell’etichettatura, quando diversi. Secondo FEFAC, non si tratta di una semplificazione amministrativa ma di una complicazione, non giustificata da considerazioni di sicurezza o tracciabilità. Al contrario, la presenza di due operatori diversi sulla stessa etichetta potrebbe generare confusione sui rispettivi ruoli e responsabilità. Inoltre, ciò comporterebbe la divulgazione di informazioni commercialmente sensibili, tutelate dall’articolo 39 del regolamento (CE) 178/2002.
FEFAC esprime rammarico per il fatto che diverse modifiche ritenute pertinenti, individuate durante i sette anni di consultazione sulla revisione REFIT della normativa sugli additivi per mangimi, non siano state incluse nell’attuale pacchetto omnibus. L’associazione invita il Consiglio e il Parlamento europeo a includere tali modifiche oppure a chiedere alla Commissione di impegnarsi a presentare ulteriori proposte legislative, come iniziativa autonoma o nell’ambito di un futuro omnibus sulla sicurezza alimentare e dei mangimi.
Tra queste modifiche rientrano in particolare: la possibilità di esportare verso Paesi terzi sostanze sicure che rientrerebbero nella definizione di additivi ma non sono autorizzate nell’UE o sono utilizzate in condizioni non previste dall’autorizzazione; una migliore protezione di mercato per gli additivi non soggetti ad autorizzazione specifica del titolare; un maggiore allineamento con il regolamento (CE) 767/2009 sui mangimi, introducendo una base giuridica per le indicazioni e per un codice settoriale di buone pratiche di etichettatura; incentivi per l’autorizzazione di additivi destinati a specie minori; tolleranze per la dichiarazione quantitativa degli additivi sulle etichette delle premiscele.
2. Regolamento (CE) 1829/2003 su alimenti e mangimi OGM
FEFAC sostiene pienamente la proposta di chiarire che i prodotti da fermentazione ottenuti da microrganismi geneticamente modificati non rientrano nella normativa su alimenti e mangimi OGM. Dall’entrata in applicazione del regolamento (CE) 1829/2003 e dall’autorizzazione degli additivi prodotti tramite fermentazione con microrganismi geneticamente modificati, produttori e utilizzatori hanno infatti operato in condizioni di incertezza giuridica in presenza di tracce inevitabili di DNA, con costi talvolta significativi legati al ritiro di prodotti ritenuti non conformi caso per caso dalle autorità competenti, pur essendo sicuri.
3. Regolamento (CE) 396/2005 sui residui di pesticidi
FEFAC esprime preoccupazione per la proposta di eliminare il concetto di “tolleranze all’importazione” (rinominate come MRL basate su buone pratiche agricole applicate in Paesi terzi) per i residui di pesticidi pericolosi vietati nell’UE presenti in alimenti e mangimi importati.
L’allineamento dei criteri per la definizione dei limiti massimi di residui nei prodotti importati con i criteri basati sul pericolo del regolamento (CE) 1107/2009, in particolare quelli relativi alla protezione ambientale, avrebbe conseguenze rilevanti sulla capacità dell’UE di approvvigionarsi di materie prime essenziali, come le proteine vegetali di alta qualità, di cui l’Unione dipende ancora fortemente dal mercato globale.
La proposta di modifica dell’articolo 14(2) prevede che i limiti massimi di residui basati su CXL o su buone pratiche agricole applicate in Paesi terzi possano essere revocati “ove appropriato sulla base di una valutazione d’impatto caso per caso”. FEFAC ritiene che tale valutazione debba essere un prerequisito fondamentale e invita le autorità a garantire che opinioni, interessi e contributi di tutti gli attori della filiera europea siano presi in considerazione, al fine di evitare un’ulteriore riduzione della capacità del sistema agroalimentare europeo di affrontare l’incertezza geopolitica e gli shock di mercato.
FEFAC legislazione legislazione europea mangimi ogm pesticidi
Last modified: 23 Giugno 2026





