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La nuova disciplina comunitaria in materia di etichettatura degli alimenti

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In materia di informazioni ai consumatori sugli alimenti e quindi di etichettatura degli stessi il 25 ottobre 20111 è stato adottato il Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio (“Regolamento”) che entrerà in vigore a partire dal 13 dicembre 2014, ad eccezione di alcuni profili relativi alle dichiarazioni nutrizionali e di alcuni requisiti specifici per le carni macinate. 

Come è noto, il Regolamento trova applicazione per tutti gli alimenti ma non per i mangimi: infatti, l’articolo 2 rimanda per la definizione di “alimento” al Regolamento (CE) n. 178/20025, il quale espressamente esclude dalla nozione di “alimento” i mangimi. Di conseguenza per essi, anche in materia di etichettatura, continua a trovare applicazione il Regolamento (CE) n. 767/2009.


Come emerge dall’intervista rilasciata dal neo Ministro delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali Maurizio Martina sull’ultimo numero di questa rivista, le questioni disciplinate sono molteplici e vari sono gli spunti di interesse che ne possono derivare per gli operatori del mondo dell’alimentazione. Certamente tra questi sono da annoverare il profilo della responsabilità derivante dalle infrazioni alla disciplina, nonché il regime dei controlli e delle sanzioni.


Soffermiamoci sulla disciplina della responsabilità degli operatori. Infatti, premesso che gli operatori del settore (vendita o distribuzione) devono verificare le informazioni, non immettere sul mercato prodotti che non siano in linea con le disposizioni del Regolamento e non modificare le informazioni se tali modifiche risultino ingannevoli per il consumatore finale o comportino la riduzione del livello di protezione del consumatore stesso, la nuova normativa chiarisce che l’operatore responsabile dell’etichettatura è l’operatore sotto il cui nome o ragione sociale viene commercializzato il prodotto. Ne deriva che nel caso di prodotti commercializzati con il marchio di una catena di distribuzione (private label) il responsabile non è il produttore dell’alimento bensì la catena di distribuzione. Inoltre con riguardo ai prodotti provenienti da Paesi Extra Ue la responsabilità della corretta informazione ai consumatori ricade sull’importatore.
Per ciò che concerne i controlli e le sanzioni nonché il soggetto competente, il Regolamento ha ribadito la responsabilità degli Stati Membri i quali “dovrebbero effettuare controlli ufficiali per garantire il rispetto del presente regolamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004” .


Attualmente le sanzioni sono sia di rango amministrativo che penale e sono fissate dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109 che prevede sanzioni pecuniarie da un minimo di 600 euro ad un massimo di 18.000 euro e dal decreto legislativo del 6 novembre 2007 n. 193 che prevede sanzioni pecuniarie da un minimo di 250 euro ad un massimo di 150.000 euro e l’arresto da sei mesi ad un anno. Quest’ultimo decreto individua altresì le Autorità nazionali competenti ovvero il Ministero della Salute, le Regioni, le Province Autonome di Trento e Bolzano e le Aziende Sanitarie Locali (“ASL”).


Inoltre l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (“Autorità” o “AGCM”) applica le disposizioni del Codice del Consumo13 qualora le indicazioni nutrizionali e salutistiche riportate in etichetta, siano idonee ad ingannare il consumatore e dunque integrino una violazione della normativa in materia di pratiche commerciali scorrette, con la possibilità di irrogare sanzioni pecuniarie che vanno da un minimo di 5.000,00 euro ad un massimo di 500.000,00 euro e quindi di importo notevolmente superiore a quello già previsto dalla normativa vigente.


Peraltro la materia era stata oggetto di revisione da parte del Consiglio dei Ministri che, il 31 maggio 2013, aveva approvato uno schema di decreto legislativo, recante la disciplina sanzionatoria per le violazioni delle disposizioni di cui al regolamento CE n.1924/06 (“Regolamento Claims”), relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari, volto ad introdurre nuove regole sul regime dei controlli sulle etichette alimentari. Su questo schema di decreto ha presentato il proprio parere negativo l’Autorità rivendicando la propria competenza ad applicare le disposizioni del Regolamento Claims nella misura in cui si integrasse una violazione del Codice del Consumo e ritenendo che lo schema presentasse profili di incompatibilità con il diritto comunitario oltre a comportare una sovrapposizione di competenze e soggetti deputati al controllo. In accoglimento dei rilievi formulati dall’AGCM il 10 gennaio scorso lo schema di decreto è stato ritirato. Dunque, in mancanza di una nuova disciplina, restano ferme anche per la materia dei controlli sulle etichette le richiamate norme già vigenti.

 

 

Foto: © Aleksei Potov – Fotolia

Luciano Di Via